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Scudo fiscale 2009: notizie e aggiornamenti

 
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Lo scudo fiscale mette al riparo anche dal redditometro

di Dario Deotto e Raffaele Rizzardi

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7 Ottobre 2009

L'effetto protezione dello scudo ai fini del redditometro riguarda generalmente il futuro, ma in taluni casi la copertura potrebbe riguardare anche i periodi d'imposta fino al 2008.
È quanto si può ragionevolmente affermare, considerando il funzionamento dell'accertamento sintetico o, comunque, di quello redditometrico. Quest'ultimo si basa sulla disponibilità degli indici stabiliti dai decreti ministeriali (per esempio immobili e autovetture), mentre l'accertamento sintetico (che rappresenta una sorta di genus rispetto alla species dell'accertamento redditometrico) si fonda su determinate spese "certe", esattamente individuate dall'amministrazione finanziaria.
Entrambe le metodologie, comunque, muovono dalla spesa. Si tratta di un ragionamento, per così dire, inverso, nel senso che non si giunge all'individuazione del reddito del contribuente considerando le fonti di determinazione dello stesso, ma attraverso gli atti dispositivi del reddito medesimo. In sostanza, non si guarda come viene prodotta la ricchezza, ma come quest'ultima viene spesa.
Partendo da questi principi, bisogna applicarli alla copertura prevista per chi utilizza lo scudo fiscale. Quest'ultimo preclude gli accertamenti (fino agli importi "scudati") in relazione a quegli imponibili che risultano almeno astrattamente riferibili alle somme o alle attività oggetto di regolarizzazione e/o di rimpatrio. Non si tratta, in sostanza, di un condono generalizzato che offre una copertura indistinta dagli accertamenti.
In passato, venne correttamente affermato (così come l'attuale bozza di circolare sullo scudo-ter) che, in relazione al redditometro o, comunque, all'accertamento sintetico, la copertura può riguardare manifestazioni di capacità contributiva che si sono realizzate dopo l'emersione. Il caso "classico" è quello delle somme detenute all'estero che vengono rimpatriate e successivamente utilizzate per acquistare immobili o altri beni che rilevano ai fini del redditometro. In questa eventualità, se il contribuente dimostra di avere utilizzato le somme "scudate" per l'acquisto di tali beni, si può dire che l'emersione potrà coprire eventuali accertamenti basati sul redditometro.
Si dovrebbe anche giungere alla conclusione che sul bene "scudato" non vanno applicati i coefficienti previsti dal redditometro, così come lo stesso bene non dovrebbe avere alcun riflesso ai fini degli incrementi patrimoniali, che rilevano, peraltro, per il passato. In sostanza, il bene acquistato con somme o valori derivanti dallo scudo è come se venisse in qualche modo sterilizzato.
Va rilevato, però, che se il redditometro si fonda su immobili o altri beni acquistati prima dell'emersione, è difficile che vi sia un qualche collegamento con le somme scudate. Questo proprio in ragione del funzionamento dell'accertamento redditometrico e di quello sintetico, i quali muovono dalla spesa per determinare il reddito. E se esiste la prova della spesa, la stessa non può certo essere stata sostenuta con denaro che si trova all'estero.
Vi possono essere, tuttavia, dei casi particolari, come ebbe modo di affermare la circolare 9/E/2002 (risposta 1.29). Nel documento venne precisato che è possibile opporre lo scudo anche per accertamenti sintetici basati su elementi di capacità contributiva espressi da spese o investimenti che si sono manifestati prima dell'emersione, sempreché la stessa manifestazione di capacità contributiva sia in qualche modo riferibile alle attività oggetto di emersione. Uno di questi casi potrebbe essere quello dell'acquisto di immobili o di altri beni tramite finanziamenti garantiti da attività detenute all'estero, che poi vengono regolarizzate o rimpatriate. Si tratta, però, di situazioni specifiche.
Occorre ulteriormente considerare il caso dei beni detenuti all'estero che vengono fatti oggetto di emersione e che, un domani, potrebbero rilevare ai fini di un accertamento sintetico o redditometrico.
In questo caso si ritiene che gli stessi non possano rilevare ai fini di tali metodologie accertative, sia per il futuro che per il passato, per effetto della previsione del comma 3 dell'articolo 13-bis del Dl 78/2009, la quale dispone che la dichiarazione riservata non può essere utilizzata, anche in sede tributaria, a sfavore del contribuente.

7 Ottobre 2009
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